Art. 5.
(Validità degli atti).

      1. I diritti di uso civico, a qualsiasi titolo registrati, non accertati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, decadono.
      2. I comuni sono obbligati a indicare l'esistenza di usi civici nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L'omessa indicazione dell'esistenza dell'uso civico certificato lo rende inopponibile a chi acquisisca diritti relativi al terreno in forza di titolo cui il medesimo certificato risulti allegato, nonché ai suoi eredi o aventi causa.
      3. L'usufrutto di beni civici, interessati da attività di escavazione, dalla presenza di attività minerarie, comprese le acque, o che siano parte di un comprensorio unitario di demanio collettivo, è escluso dalla legittimazione.
      4. La legittimazione di cui agli articoli 3 e 4 si intende comunque riconosciuta qualora il consiglio comunale non abbia deliberato sulle istanze entro il termine previsto negli stessi articoli.
      5. La trascrizione, oltre il termine previsto, di atti di legittimazione di usufrutto di beni civici, ai sensi degli articoli 3 e 4, presso l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, è nulla.